IL DECRETO RONCHI

DECRETI ATTUATIVI DEL D.LGS 22/97 (RONCHI).

D.M. 11 marzo 1998, n.141 – Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica. (pubblicato sulla G.U. n 108 del 12 Maggio 1998)

D.M. 1 aprile 1998, n. 145 - Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15,18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (pubblicato sulla G.U. n° 109 del 13 maggio 1998).

D.M. 21 luglio 1998, n.350 - Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ( G.U. n. 238 del 12.10.98)

D.M. 4 agosto 1998, n. 372 – Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti. ( pubblicato sulla G.U. suppl. Ordin. N. 252 del 28 ottobre 1998)

D.M. 3 settembre 1998, n. 370 – regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti. ( G.U. n. 250 del 26.10.98)

D.M. 4 agosto 1999 – Determinazione, ai sensi dell'art. 41, comma 10-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dell'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio in vetro a carico dei produttori ed utilizzatori, nonché delle condizioni e la modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori.
( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1999).

D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 – Ministero dell'ambiente – Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni. ( pubblicato sul supplemento Ordinario n. 218/L alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 1999)

Decreto 26 giugno 2000, n. 219
– Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (pubblicato sulla G.U. n. 181 del 4 agosto 2000)

Decreto 18 aprile 2000, n. 309
– Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'articolo 26, comma 4 , del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ( pubblicato sulla G.U. n 254 del 30 ottobre 2000)

Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n.36 – Attuazione della direttiva 1999/31/CE alle discariche di rifiuti. (pubblicato nel supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale italiana n.59 del 12 marzo 2003)

Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182 – Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. ( pubblicato nella G.U. italiana n.168 del 22 luglio 2003)


REPERTORIO DEL RICICLAGGIO

Il decreto 8 maggio 2003 pubblicato sulla G.U. del 5 agosto 2003, stabilisce che gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno. Le regioni individuano i destinatari di tale norma nelle rispettive aree di competenza mentre l'osservatorio Nazionale sui rifiuti individua i destinatari a carattere nazionale. L'ammissione al repertorio avviene sulla base di una domanda che l'azienda deve inviare all'osservatorio utilizzando un apposito modello, corredato da una documentazione tecnica, un'analisi di processo e la perizia giurata di un certificatore professionale abilitato.

TRATTAMENTI FINALI

Discarica Controllata:

Consiste nella sistemazione di strati di rifiuti sul terreno precedentemente preparato in modo da rendere trascurabili gli effetti indesiderati sull'ambiente, è un sistema autonomo e presenta notevoli vantaggi come la rapidità di realizzazione; la mancanza di particolari prodotti di scarto se si esclude il percolato che deve essere comunque sottoposto a trattamento; il recupero di aree degradate e di biogas. Il sistema necessita però di una corretta progettazione, costruzione, gestione e controllo.

Se non se ne fa un corretto utilizzo il sistema può avere un impatto negativo con il suolo ed il sottosuolo (falde) e l'atmosfera; altra fonte di rischio è determinata dalla produzione di incendi poco controllati

•  in fase di meta progettazione bisogna tenere conto dei rifiuti (qualità e quantità); della geologia del sito (sismologia); del clima e dell'idrologia. Rischi ambientali sono determinati dal percolato e dal biogas.

•  Il percolato contiene contaminati biologici e chimici derivanti i primi dai microrganismi che si sviluppano in loco per la presenza di materia organica i secondi dalla degradazione dei materiali presenti.

•  Il biogas è una miscela di gas prodotto dalla fermentazione (anaerobica); il processo di formazione è lento ed inizia con la produzione di acidi organici e successivamente di anidride carbonica e metano; è importante che il metano non venga a contatto con l'aria in quanto può formare miscele esplosive da cui diviene fondamentale per la tutela dell'ambiente e come fattore produttivo la sua captazione ed il suo recupero a fini calorifici

 


 

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